Onorevoli Colleghi! - INTERNET, inizialmente utilizzato come mezzo di comunicazione ad uso della comunità scientifica, è divenuto uno strumento utilizzato oggi nelle case, nelle scuole, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. A maggior ragione i contenuti e i comportamenti illegali su INTERNET costituiscono una fonte di preoccupazione permanente per il legislatore. Basti pensare, ad esempio, che le comunicazioni commerciali indesiderate inviate per posta elettronica, fenomeno conosciuto anche come «spam», hanno raggiunto proporzioni preoccupanti. Si calcola, infatti, che oltre il 50 per cento del traffico mondiale di posta elettronica sia costituito da spam. Ancora più preoccupante è il tasso di crescita del fenomeno: nel 2001 la percentuale degli spam era appena del 7 per cento, nel 2002 del 29 per cento per poi toccare nel 2003 oltre il 50 per cento.
      Così come riportato nella comunicazione della Commissione europea (COM2004/28-def. del 27 gennaio 2004), «lo spam rappresenta un problema sotto diversi aspetti: violazione della privacy, abuso dei consumatori, protezione dei minori e della dignità umana, costi supplementari per le imprese, calo della produttività. In termini più generali, lo spam intacca la fiducia dei consumatori che è una condizione indispensabile per il successo del commercio per l'intera società dell'informazione».
      L'Unione europea ha adottato la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni

 

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elettroniche, grazie alla quale è stato introdotto il principio di «opt-in», ossia il consenso preliminare obbligatorio del destinatario del messaggio di posta elettronica.
      Il legislatore italiano ha successivamente recepito questa direttiva con le leggi comunitarie per il 2002 e per il 2003 e con il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore all'inizio del 2004.
      La questione è tuttavia lungi dall'essere, se non risolta, quanto meno arginata, tant'è che sempre nel 2004 la Commissione europea ha lanciato un nuovo programma denominato Safer Internet Plus al fine di individuare nuove linee d'azione per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno.
      Inoltre, nel febbraio 2004, il Commissario europeo Liikannen ha tenuto un importante workshop in ambito OCSE, al fine di avviare una maggiore collaborazione tra gli Stati membri, poiché si stima che oltre il 50 per cento dello spam nasce da Paesi al di fuori dell'Unione europea.
      La situazione di continua evoluzione e di crescita del fenomeno dello spam è quindi sotto gli occhi di tutti. L'Italia, grazie alla entrata in vigore del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ha certamente dotato il nostro Paese di un sistema di protezione minimo, soprattutto sul fronte sanzionatorio. Tuttavia l'impianto necessita di essere ulteriormente rafforzato soprattutto attraverso una maggiore attenzione e impegno da parte delle istituzioni al fenomeno e alla sua continua e rapida evoluzione.
      La presente proposta di legge intende appunto introdurre alcune novità in tale direzione.
      L'articolo 1 introduce due nuove fattispecie di reato all'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il comma 5-bis vieta le condotte attraverso le quali si incarica un soggetto terzo, dietro compenso, di effettuare l'invio di comunicazioni commerciali prive del consenso del destinatario. Il comma 5-ter, invece, vieta l'utilizzo di software il cui scopo è esclusivamente quello di facilitare la raccolta e l'invio di messaggi indesiderati su larga scala grazie ai quali è possibile effettuare quelle vere e proprie «tempeste» di messaggi che arrecano danni enormi alla collettività.
      L'articolo 2 istituisce il Comitato anti-spam, in seno al Garante per la protezione dei dati personali. Lo scopo è quello di dotare le istituzioni e i cittadini di un gruppo di lavoro, una task-force formata da esperti, che possa offrire consulenza e soluzioni in materia. Il Comitato ha anche il compito di intrattenere tutte quelle relazioni e collaborazioni con i Paesi terzi che sappiamo essere d'importanza strategica per contrastare un fenomeno che presenta molto spesso caratteristiche transfrontaliere.
      Inoltre, sulla scorta di una best-practice sperimentata dalla Francia e dal Belgio, il Comitato anti-spam istituisce delle caselle di posta elettronica cosiddette «mailbox elettroniche» per incoraggiare i consumatori a denunciare le infrazioni, rendendo quindi più efficace l'applicazione della legislazione. Le mailbox possono inoltre fornire statistiche essenziali sulla portata e sulla natura del fenomeno in Italia, costituendo per il Garante uno strumento prezioso per fissare o adattare le priorità in materia di controllo.
      Al fine di attivare ulteriori strumenti di azione dal lato dei consumatori, l'articolo 4 introduce per le associazioni dei consumatori e degli utenti la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi danneggiati dallo spam. Ciò al fine di offrire un'ulteriore possibilità ai cittadini, che spesso non avviano procedimenti di rivalsa nei confronti degli autori degli illeciti a causa dei costi e dei tempi di conclusione dei contenziosi stessi.
 

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